Art. 5.
(Concessione dell'autorizzazione).

      1. Il sindaco del comune competente decide sulla domanda di cui all'articolo 4 entro due mesi dalla data della sua presentazione. Decorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.
      2. Il sindaco, entro sette giorni dall'accoglimento della domanda o della scadenza del termine senza pronuncia di cui al comma 1, rilascia l'autorizzazione. In caso di mancato rilascio entro il termine prescritto, tiene luogo del provvedimento di autorizzazione la copia della domanda contenente la data di ricevimento da parte dell'amministrazione comunale.
      3. Il provvedimento che respinge la domanda è comunicato all'interessato entro sette giorni dall'adozione dello stesso.
      4. L'autorizzazione comunale è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
      5. Al provvedimento di autorizzazione si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni.

 

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